14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8910 del 4 giugno 2003
Testo massima n. 1
In tema di arbitrato, alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale anche lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri, giusta la disciplina dell’arbitrato rituale, costituisce una questione di merito e non già di competenza in senso tecnico, in quanto anche in tale tipo di arbitrato gli arbitri non svolgono una attività formalmente sostitutiva della giurisdizione né gli stessi sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato, la sentenza di merito con la quale la Corte d’appello abbia dichiarato l’improponibilità della domanda per avere i contraenti rinunciato alla tutela giurisdizionale con la clausola arbitrale non comporta affatto che sia stata ritenuta — anche solo implicitamente — la natura irrituale dell’arbitrato.
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