14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6950 del 8 aprile 2004
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 830, primo comma, c.c. — come sostituito dall’art. 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 25 —, quando la corte d’appello accoglie l’impugnazione di nullità del lodo per vizio che incida soltanto su di una parte del medesimo, deve accertare se tale parte sia scindibile dalle altre — evidenziando i rapporti di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialità tra le varie parti della pronunzia — e, in caso affermativo, dichiarare la nullità parziale del lodo in relazione al capo o ai capi ritenuti viziati ed a quelli che risultano ad essi inscindibilmente legati, mentre, in caso di accertata inscindibilità con le altre parti, deve dichiararne la nullità totale. Pertanto, oggetto dell’indagine non è il collegamento astratto tra i rapporti sostanziali delle parti, nè tra i vari negozi che da questi sono derivati, bensì quello esistente in concreto tra le varie statuizioni in cui il lodo è articolato, collegamento da accertare valutando se la parte o le parti da dichiarare nulle siano caratterizzate da petitum autonomo e indipendente da quello di una o di alcune delle altre, ovvero se fra esse sussista un vincolo di subordinazione o di connessione logica e giuridica, nel senso che la decisione relativa ad un rapporto giuridico sia virtualmente influente sulla decisione avente ad oggetto altro rapporto giuridico.
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