14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18917 del 21 settembre 2004
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d’appello, la violazione della regola — dettata dall’art. 350 c.p.c. [ nel testo sostituito dall’art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 ] — della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti a quel giudice non si traduce in un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, quando l’attività in concreto svolta — illegittimamente — dal giudice monocratico su delega del Collegio abbia rilievo meramente ordinatorio [ ad esempio, direzione dell’udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni ], mentre tale vizio è ravvisabile nei casi in cui il predetto giudice svolga un’attività sostanzialmente istruttoria, che implichi l’esercizio di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, le quali sono riservate dalla legge al collegio.
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