14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8184 del 6 ottobre 1994
Testo massima n. 1
In forza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato [ artt. 112 c.p.c. ], il giudice adito con una domanda di indennizzo per indebito arricchimento non può accogliere la domanda a diverso titolo, ed in particolare a titolo di adempimento contrattuale o di negotiorum gestio, poiché l’azione di arricchimento senza causa diverge da queste ultime sia per il petitum — costituito dall’indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita — che per la causa petendi, ossia per i fatti giuridici posti a suo fondamento.
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