Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7628 del 24 maggio 2002

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7628 del 24 maggio 2002

Testo massima n. 1

La valutazione del carattere offensivo o non di uno scritto o di altra manifestazione del pensiero si pone, per il giudice che deve adottarla, come valutazione di un atto, in ordine alla quale esso ha l’obbligo di dare conto del convincimento cui perviene, nel rispetto dei canoni metodologici che, in maniera espressa o implicita, l’ordinamento pone: al riguardo, la regola contenuta nell’art. 360, n. 5, c.p.c. impone che la decisione impugnata debba essere convenientemente motivata su tutti i punti decisivi della controversia. Ciò implica che il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione del canone metodologico in sé, ed è esclusa ogni nuova valutazione del fatto rappresentato.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze