14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1018 del 16 gennaio 2009
Posted at 17:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella sentenza impugnata ha carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa, al quale è anzi estraneo e, pertanto, non è suscettibile d’impugnazione con ricorso per cassazione.
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