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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11115 del 11 novembre 1997

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11115 del 11 novembre 1997

Testo massima n. 1

La prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell’art. 950 c.c., né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario in materia l’atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l’usucapione, né può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e quindi in base ad un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto come il decreto pretorile di riconoscimento dell’usucapione ex art. 1159 bis c.c.

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