14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8797 del 10 agosto 1995
Testo massima n. 1
La norma dell’art. 51, n. 4 c.p.c., relativa all’obbligo di astensione del giudice che della sua causa «ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo», non è applicabile nell’ipotesi di cassazione per error in procedendo con rinvio [ cosiddetto restitutorio o improprio ] al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio [ diversamente da quanto accade nell’ipotesi di rinvio cosiddetto proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. ] non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata.
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