14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1944 del 29 marzo 1982
Testo massima n. 1
In tema di accessione invertita, non può essere fatto obbligo al costruttore di fornire la prova del fatto negativo costituito dalla mancanza di una tempestiva opposizione del proprietario del fondo parzialmente occupato [ da proporsi entro tre mesi dall’inizio, non dell’edificazione vera e propria, ma delle attività preparatorie, implicanti ugualmente l’occupazione del suolo altrui ], se non attraverso la dimostrazione del fatto positivo reciproco, rappresentato da un’opposizione successiva alla scadenza dell’indicato termine.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]