14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3483 del 26 aprile 1990
Testo massima n. 1
In tema di condominio degli edifici, la presunzione di comunione, di cui all’art. 1117 c.c., opera anche con riguardo a cose oggettivamente e stabilmente destinate al servizio di edifici vicini autonomi, insistenti su un’area appartenente ai proprietari di uno solo dei diversi immobili, solo allorquando l’area e gli edifici siano appartenuti ad una stessa persona — od a più persone pro indiviso — nel momento della costruzione della cosa o del suo adattamento o trasformazione all’uso comune, mentre nel caso in cui l’area sulla quale siano state realizzate le opere destinate a servire i due edifici sia appartenuta sin dall’origine ai proprietari di uno solo di essi, questi ultimi acquistano per accessione la proprietà esclusiva delle opere realizzate sul loro fondo, ancorché le stesse siano state realizzate, per un accordo intervenuto tra tutti gli interessati, anche con il contributo economico dei proprietari degli altri edifici.
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Testo massima n. 2
Per la configurabilità dell’istituto dell’accessione invertita, previsto dall’art. 938 c.c., si richiede che il costruttore abbia sconfinato, occupando «con parte» del nuovo edificio una porzione del suolo attiguo di proprietà altrui, e che tale occupazione sia avvenuta in buona fede, con la conseguenza che il detto istituto deve essere ritenuto inapplicabile qualora la costruzione sia avvenuta «per intero» su suolo altrui con il semplice convincimento di agire legittimamente a seguito del consenso verbale del proprietario del fondo, poiché la buona fede del costruttore deve consistere nella ragionevole opinione di essere il proprietario del terreno occupato e non nella generica ignoranza di ledere il diritto altrui.
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