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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 873 del 5 febbraio 1997

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 873 del 5 febbraio 1997

Testo massima n. 1

A norma dell’art. 6 c.p., che è diretto ad affermare il principio di territorialità del diritto penale ed a privilegiare la giurisdizione italiana, è sufficiente, perché il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato, che quivi si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell’iter criminis. In conseguenza non è necessaria la richiesta del Ministro di grazia e giustizia per il delitto di tentata importazione di droga, sequestrata all’estero, ma diretta in Italia, qualora nel territorio italiano siano avvenuti atti preliminari e strumentali, quali la domanda di spedizione o il consenso, in qualsiasi forma espresso, all’inoltro o alla ricezione della droga, atti che incidono, in modo rilevante, sull’elemento psicologico del reato.

Testo massima n. 2

L’art. 727 c.p.p. – che prevede la rogatoria internazionale per l’attività di acquisizione probatoria all’estero – non impedisce che, con il consenso delle autorità dello Stato straniero, le prove siano raccolte direttamente dall’autorità giudiziaria italiana. Di conseguenza, l’esame all’estero di testi ivi residenti, disposto nella fase dibattimentale ed eseguito direttamente dal giudice italiano, non configura, in senso tecnico-giuridico, per il principio di sovranità territoriale, un’udienza dibattimentale tenuta fuori dal territorio nazionale, né uno strumento non regolamentato di acquisizione della prova, diverso dalla rogatoria internazionale, ma una rogatoria eseguita con particolari modalità consentite dallo Stato straniero. Dall’insieme delle norme che regolano la rogatoria internazionale per l’acquisizione probatoria all’estero si ricavano due postulati: la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali ed inderogabili dell’ordinamento italiano e, quindi, con l’inviolabile diritto di difesa; le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l’atto. Da ciò consegue che per l’espletamento di tale rogatoria non è prevista la presenza dell’imputato. Ed invero tra gli ineludibili principi di ordine pubblico non rientra quello diretto a garantire la presenza dell’imputato, che pure è manifestazione del più generale diritto di difesa, che è costituzionalmente protetto, ma che è disciplinato, nelle concrete manifestazioni, dal legislatore ordinario che può graduare tale diritto, nei molteplici momenti processuali, sia come tutela piena, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale.

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