14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3375 del 23 gennaio 2003
Testo massima n. 1
In tema di richiesta di procedimento, il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, previsto dall’art. 128, primo comma, c.p. per la proposizione della richiesta di procedimento, non è applicabile ai reati per la cui punibilità è necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato; per questi reati, invece, è applicabile il secondo comma della stessa norma, che prevede il distinto ed autonomo termine, completamente sganciato dalla notizia del fatto, di tre anni a decorrere dall’inizio di detta presenza.
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Testo massima n. 1
In tema di rogatorie all’estero, l’esecuzione parziale della rogatoria non determina di per sè l’inutilizzabilità degli atti acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 727, comma 5 bis, e 729, comma 1 bis, c.p.p., in quanto quest’ultima discende solo nel caso di esecuzione della rogatoria con modalità diverse da quelle stabilite dall’ordinamento italiano indicate dall’autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l’applicazione. [ Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l’utilizzazione degli atti di un procedimento straniero acquisiti a seguito di rogatoria, ancorché non siano state sentite, come invece richiesto dall’autorità giudiziaria italiana, le persone che tali atti avevano redatto ].
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