14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1058 del 21 febbraio 1986
Testo massima n. 1
L’eccezionale non computabilità ai fini delle distanze può riguardare solo gli oggetti di modeste dimensioni e aventi funzione meramente decorativa o di rifinitura; pertanto, la costruzione di una soletta in cemento armato, sporgente in corrispondenza di un’apertura dei muri perimetrali di un edificio, è sufficiente a far nascere a favore del preveniente il diritto verso il vicino al rispetto delle distanze, di cui agli artt. 873 e 907 c.c., quando tale soletta costituisca la base di una balconata da rifinire.
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