14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12299 del 4 dicembre 1997
Testo massima n. 1
L’obbligo di osservare la distanza di tre metri dalle vedute dirette aperte nella costruzione eretta sul fondo finitimo di cui all’art. 907 c.c., integrando gli estremi di un divieto assoluto [ e, come tale, indipendente dalla esistenza e dalla misura di un concreto nocumento all’esercizio della veduta medesima ], va osservato anche quando la erigenda costruzione sia costituita da un muro di cinta, essendo l’esonero dal rispetto delle distanze legali previsto per questo manufatto [ art. 878 c.c. ] espressamente limitato a quelle di cui all’art. 873 c.c., onde il dovere del proprietario, che intenda proteggere il fondo dalle indebite intrusioni altrui con un muro, di erigerlo a distanza legale dalle vedute del vicino, aperte tanto iure proprietatis quanto iure servitutis.
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