Cass. civ. n. 4526 del 5 maggio 1998
Testo massima n. 1
L'obbligo di costruire rispettando la distanza stabilita dall'art. 907 c.c. dalla veduta diretta del vicino sussiste anche se tra i due fondi vi è un'intercapedine o la costruzione di un terzo, che non ne pregiudica però l'esercizio, perché tale norma non richiede che i predetti fondi siano confinanti, e perché tale obbligo viene meno soltanto se tra di essi vi è una strada o piazza pubblica.
Testo massima n. 2
Per la configurabilità del possesso di servitù di veduta, tutelabile con l'azione di spoglio, non è necessario che l'opera da cui è esercitata sia destinata esclusivamente all'affaccio sul fondo del vicino, se per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il giudice del merito ne accerti l'oggettiva idoneità all'<em>inspicere </em>e al <em>prospicere in alienum, </em>come nel caso di vedute da terrazze, lastrici solari, ballatoi, pianerottoli, porte di accesso, scale.