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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1620 del 13 maggio 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1620 del 13 maggio 1996

Testo massima n. 1

In tema di liberazione condizionale, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 25 maggio 1989 [ che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 177 c.p. nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo ], in caso di revoca della liberazione condizionale deve escludersi la possibilità di rifiutare al condannato una sia pur minima riduzione della pena detentiva originaria.

Testo massima n. 1

Quando agli atti del procedimento sussiste la certezza che l’estradando all’estero sia la persona a cui sono attribuiti i fatti che l’autorità straniera le contesta, nessuna conseguenza negativa può trarsi dalla totale o parziale omissione delle allegazioni che l’art. 700 comma 2 lett. c ] c.p.p. impone allo Stato richiedente ai fini dell’esatta individuazione del soggetto di cui è domanda l’estradizione.

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