Cass. pen. n. 32196 del 23 luglio 2004
Testo massima n. 1
In tema di spese di giustizia, con riferimento all'ipotesi di opposizione al rigetto della domanda di liquidazione delle indennità di custodia giudiziaria, non provvede il giudice dell'esecuzione bensì il presidente dell'ufficio giudiziario competente in applicazione della procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato dalla legge n. 794 del 1942.