Art. 695 – Codice di procedura penale – Questioni sulle spese processuali
[1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente titolo decide il giudice dell'esecuzione, che procede con le forme indicate nell'articolo 666.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 32196/2004
In tema di spese di giustizia, con riferimento all'ipotesi di opposizione al rigetto della domanda di liquidazione delle indennità di custodia giudiziaria, non provvede il giudice dell'esecuzione bensì il presidente dell'ufficio giudiziario competente in applicazione della procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato dalla legge n. 794 del 1942.
Cass. pen. n. 32304/2003
La validità della sentenza di condanna come solo ed unico titolo sulla base del quale l'amministrazione giudiziaria può agire per il recupero delle spese di giustizia non viene meno nell'eventualità che la medesima sentenza non contenga la espressa statuizione della condanna alle spese, giacché una tale mancanza è rimediabile, ai sensi dell'art. 535, comma 4, c.p.p., mediante ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali.
Cass. pen. n. 20984/2001
La omessa citazione della parte tenuta al pagamento del compenso dovuto al custode di cose sequestrate, e cioè il ministero del tesoro e, nel caso di condanna, il soggetto privato destinatario dell'obbligo, è causa di nullità assoluta del procedimento per incidente di esecuzione, per violazione dell'art. 666, comma terzo, c.p.p., richiamato dall'art. 695.