14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 624 del 9 gennaio 2002
Testo massima n. 1
In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato – già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna che gli ha riconosciuto il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno – prima del nuovo giudizio non ha veste di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna, e può, pertanto, contestare l’ammissibilità della relativa richiesta solo allorché venga introdotta la fase del dibattimento.
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Testo massima n. 2
In tema di revisione, la norma di cui all’art. 634 c.p.p. secondo la quale la corte di appello dichiara d’ufficio, con ordinanza, l’inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 c.p.p. o senza l’osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l’adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto.
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