Cass. pen. n. 8276 del 22 luglio 1995
Testo massima n. 1
Il comma 2 dell'art. 609, ultima parte, del vigente codice di rito conferisce alla Corte di cassazione la facoltà di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello, la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente; tale facoltà si riferisce a nuove questioni di diritto che sorgano per ius superveniens ovvero per circostanze - non emerse prima - che abbiano un'indubbia valenza di legittimità sul piano della congruità della motivazione.