14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 24 del 16 dicembre 1999
Testo massima n. 1
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.
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Testo massima n. 2
La disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613, comma 1, c.p.p., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla «parte» di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato, e ciò in quanto alla persona offesa non compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell’art. 100, comma 1, c.p.p., se non «col ministero di un difensore munito di procura speciale.
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