Cass. pen. n. 31123 del 15 luglio 2004
Testo massima n. 1
La violazione del divieto di bis in idem è questione di fatto, riservata alla valutazione del giudice di merito, e non può essere dedotta per la prima volta davanti al giudice di legittimità, a meno che ratione temporis non fosse stato possibile dedurla in grado di appello perchè la sentenza di riferimento era passata in giudicato dopo quel giudizio.