Cass. pen. n. 37648 del 15 novembre 2006
Testo massima n. 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di applicare, ex art. 609 comma secondo c.p.p., la norma penale più favorevole. (Nella specie, in materia di disciplina degli stupefacenti, la Corte ha escluso l'applicabilità dello ius superveniens più favorevole, rappresentato dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto da otto a sei anni di reclusione il minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73 comma primo D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).