14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 27614 del 12 luglio 2007
Testo massima n. 1
L’abrogazione ad opera della legge n. 46 del 2006 dell’art. 577 c.p.p., che prevedeva l’appello, agli effetti penali, della persona offesa costituita parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, non incide, in ragione dell’operatività del principio tempus regit actum, sull’appello proposto prima dell’entrata in vigore della novella. Per la corretta delimitazione dell’ambito operativo del principio intertemporale, occorre aver riguardo al tipo di atto processuale che viene in rilievo e, nella specie, il momento rilevante è quello della pronuncia della sentenza. [ Mass. redaz. ].
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Testo massima n. 2
La sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 legge n. 46 del 2006, di novella dell’art. 593 c.p.p. in punto di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, e della conseguente disciplina transitoria di cui all’art. 10, comma 1 cit., relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto prima dell’entrata in vigore della legge medesima, non spiega effetti nel caso in cui il pubblico ministero, astenendosi da ogni iniziativa di impugnazione, abbia di fatto prestato acquiescenza alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello da lui proposto, così esaurendosi il rapporto di impugnazione. [ Mass. redaz. ].
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