14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8032 del 16 luglio 1992
Testo massima n. 1
Nel disposto di cui all’art. 566 c.p.p. [ convalida dell’arresto e giudizio direttissimo ] le due richieste di termine a difesa e di applicazione [ alternativa ] di uno dei riti speciali previsti nell’art. 444 e nell’art. 442 c.p.p. vengono riconosciute al giudicabile come facoltà che il medesimo «può» [ giammai deve ] formulare subito dopo l’udienza di convalida, e cioè a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto erroneo il diniego del patteggiamento motivato per intempestività della relativa istanza, avanzata dall’imputato all’udienza successiva a quella di convalida, in cui il pretore aveva concesso il termine a difesa prima che fosse aperto il dibattimento ed implicante la sospensione del medesimo ].
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