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Art. 566 — Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

Art. 566 — Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

[1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria [57] che hanno eseguito l’arresto in flagranza [380-381] o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa [90] e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’art. 97 comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione prevista dall’art. 386 comma 4.

3. Il giudice, al quale viene presentato l’arrestato, autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell’art. 386, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.

5. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio [138 att.].

7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l’udienza di convalida l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell’art. 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell’art. 452 comma 2.

9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del Titolo II del presente Libro.]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

Cass. pen. n. 3324/1993

L’art. 386 c.p.p. fa obbligo agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo di avvertire l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di informare immediatamente quest’ultimo dell’avvenuto arresto o fermo. Non sussiste peraltro, per i predetti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l’onere di cercare o di rintracciare il difensore di fiducia oltre le indicazioni fornite dalla stessa persona arrestata o fermata. L’impossibilità di contattare il difensore di fiducia designato e di notificare allo stesso ex art. 566 c.p.p., l’avviso dell’udienza di convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo, davanti al pretore esclude, pertanto, ogni violazione del diritto di difesa e le conseguenti nullità. [Fattispecie nella quale il nuovo e diverso recapito professionale del difensore di fiducia era reperibile dall’elenco telefonico, mentre i verbalizzanti avevano appreso dai carabinieri che il legale non risultava all’indirizzo indicato dall’interessato].

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Cass. pen. n. 8032/1992

Nel disposto di cui all’art. 566 c.p.p. [convalida dell’arresto e giudizio direttissimo] le due richieste di termine a difesa e di applicazione [alternativa] di uno dei riti speciali previsti nell’art. 444 e nell’art. 442 c.p.p. vengono riconosciute al giudicabile come facoltà che il medesimo «può» [giammai deve] formulare subito dopo l’udienza di convalida, e cioè a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. [Nella specie la S.C. ha ritenuto erroneo il diniego del patteggiamento motivato per intempestività della relativa istanza, avanzata dall’imputato all’udienza successiva a quella di convalida, in cui il pretore aveva concesso il termine a difesa prima che fosse aperto il dibattimento ed implicante la sospensione del medesimo].

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Cass. pen. n. 1456/1992

Il pubblico ministero, a differenza della polizia giudiziaria, è investito, ai sensi dell’art. 566 comma quarto c.p.p., del potere discrezionale di stabilire l’opportunità o meno del giudizio direttissimo, in alternativa al rito ordinario.

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Cass. pen. n. 2833/1992

Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dal comma quarto dell’art. 566 c.p.p. per la presentazione da parte P.M. dell’arrestato all’udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, è sufficiente la presentazione all’udienza, non rilevando che l’udienza per la convalida abbia inizio successivamente alla scadenza del detto termine, dopo la conclusione della celebrazione di altro giudizio già in corso al momento della presentazione.

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Cass. pen. n. 6920/1991

In materia di giudizio pretorile, l’art. 566 nuovo c.p.p., nel disciplinare il giudizio di convalida dell’arresto in flagranza di reato e il coevo giudizio direttissimo, stabilisce al comma settimo che l’imputato ha facoltà di richiedere un termine per preparare la difesa, ma non pone a carico del pretore alcun dovere di avvertirlo al riguardo. Ne consegue che l’omissione del predetto avvertimento non ha alcun rilievo sulla regolarità del processo.

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