14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3398 del 23 maggio 1981
Testo massima n. 1
Nel caso in cui si sia acquistata [ nella specie, per usucapione ] la comproprietà di un muro posto sul confine, la successiva sopraelevazione [ muro su muro ] non integra la fattispecie dell’accessione, di cui all’art. 934 c.c., a favore dell’originario unico proprietario del muro stesso, bensì quella prevista dall’art. 885, primo comma, c.c. che consente al comproprietario di innalzare il muro comune e stabilisce che la parte sopraedificata resta di sua esclusiva proprietà [ fino a che il vicino non si avvalga del diritto di renderla comune ], con la conseguenza che il comproprietario che ha provveduto alla sopraelevazione è facoltizzato ad aprire delle luci nella maggiore altezza del muro.
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