14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3769 del 5 aprile 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il sostituto del difensore della parte civile può svolgere nel dibattimento ogni attività riservata al sostituito, indipendentemente dal fatto che questi si sia o meno costituito parte civile come procuratore speciale della persona offesa. Fra le predette attività deve farsi rientrare anche la presentazione delle conclusioni, a norma dell’art. 523 c.p.p.
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