14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9523 del 22 ottobre 1997
Testo massima n. 1
Sussiste violazione del principio di correlazione tra l’imputazione e la sentenza quando nei fatti — ivi rispettivamente descritto e ritenuto — non si rinvenga un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza ma di incompatibilità ed eterogeneità. Tale è il rapporto tra truffa e furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, che sotto il profilo della condotta appartengono a generi o categorie diversi e trovano collocazione in distinti capi del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio: la truffa rientra tra quelli commessi con la cooperazione della vittima ed il suo consenso all’atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante «frode», il furto tra quelli consumati «mediante violenza» contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale, a facilitare il quale mirano anche l’artificio o il raggiro. [ Fattispecie in cui la corte ha escluso la correlazione del reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, ritenuto in sentenza, con quello di truffa, contestato nell’imputazione ].
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