14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5791 del 7 maggio 1999
Testo massima n. 1
Per «documento redatto dal testimone», del quale è consentita la consultazione in aiuto della memoria ai sensi dell’art. 499, comma 5, c.p.p., deve intendersi quello alla cui predisposizione abbia effettivamente contribuito il teste, indipendentemente dalla circostanza che da lui formalmente provenga; ne deriva che sono legittimamente acquisite ed utilizzabili le dichiarazioni rese da un appartenente alla polizia giudiziaria che sia stato autorizzato a consultare un verbale scaturente dall’azione congiunta di più agenti operanti, da intendersi riferibile a ciascuno di essi ancorché sottoscritto soltanto dal superiore gerarchico.
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