14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4721 del 30 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive riguarda l’esame condotto dalla parte che ha un interesse comune al testimone e non invece il controesame o l’esame condotto direttamente dal giudice per il quale non vi è il rischio di un precedente accordo tra testimone ed esaminante.
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Testo massima n. 2
Non è causa di nullità della sentenza nel giudizio d’appello l’omesso ritiro in camera di consiglio dei giudici per la decisione subito dopo la chiusura della discussione, essendo il principio dell’immediatezza della deliberazione, volto a garantire continuità tra il momento della formazione della prova e quello della decisione, non riferibile al giudizio d’appello, di natura essenzialmente cartolare. [ La Corte ha comunque rilevato, in motivazione, che per l’inosservanza del principio in oggetto non è prevista alcuna sanzione ].
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