14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7373 del 24 febbraio 2012
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono nell’esame, operando, ai sensi del comma secondo dell’art. 499 cod. proc. pen., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo, anche dal giudice, essere assicurata, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo. [ Fattispecie di esame di minore persona offesa del reato ex art. 609 quater cod. pen. ].
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