14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 48525 del 18 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente ad integrare l’elemento oggettivo una falsa accusa che, essendo astrattamente configurabile come notitia criminis in quanto a prima vista non manifestamente inverosimile, sia pertanto idonea all’apertura delle indagini preliminari, risultando del tutto irrilevante il fatto che le stesse si siano successivamente concluse con un decreto di archiviazione.
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Testo massima n. 1
La disposizione di cui all’art. 488, comma secondo, c.p.p. considera fittiziamente presente l’imputato precedentemente comparso e poi allontanandosi nell’ambito dello stesso dibattimento, senza fare distinzione tra i casi in cui il dibattimento si svolge in unica udienza e quelli in cui si svolge in piú udienze, e tra i casi in cui il dibattimento è stato rinviato in udienza e quelli in cui è stato rinviato [ o anticipato ] con provvedimento fuori udienza: il presupposto logico della norma, infatti, è la identità del dibattimento, nel corso del quale l’imputato prima compare e poi si assenta.
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