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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 48525 del 18 dicembre 2003

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 48525 del 18 dicembre 2003

Testo massima n. 1

Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente ad integrare l’elemento oggettivo una falsa accusa che, essendo astrattamente configurabile come notitia criminis in quanto a prima vista non manifestamente inverosimile, sia pertanto idonea all’apertura delle indagini preliminari, risultando del tutto irrilevante il fatto che le stesse si siano successivamente concluse con un decreto di archiviazione.

Testo massima n. 1

La disposizione di cui all’art. 488, comma secondo, c.p.p. considera fittiziamente presente l’imputato precedentemente comparso e poi allontanandosi nell’ambito dello stesso dibattimento, senza fare distinzione tra i casi in cui il dibattimento si svolge in unica udienza e quelli in cui si svolge in piú udienze, e tra i casi in cui il dibattimento è stato rinviato in udienza e quelli in cui è stato rinviato [ o anticipato ] con provvedimento fuori udienza: il presupposto logico della norma, infatti, è la identità del dibattimento, nel corso del quale l’imputato prima compare e poi si assenta.

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