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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 4708 del 24 aprile 1992

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 4708 del 24 aprile 1992

Testo massima n. 1

L’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all’art. 114 c.p., non è ravvisabile in caso di acquisto a scopo edificatorio di lotti di una lottizzazione abusiva, non potendosi ritenere che tale acquisto abbia avuto efficienza causale minima nell’attentato al potere programmatico dell’autorità pubblica.

Testo massima n. 2

Perché l’impegno professionale del difensore possa essere assunto, a norma dell’art. 486 comma 5 c.p.p., quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità di comparire, occorre che esso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato anche in riferimento all’essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l’interesse difensivo e l’interesse pubblico all’immediata trattazione del procedimento [ presenza di imminenti cause estintive, esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare e situazioni analoghe ]. Il rigetto dell’istanza di rinvio deve essere quindi motivato con riguardo ai detti elementi.

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