14 Mag Corte costituzionale sentenza n. 390 del 31 ottobre 1991
Testo massima n. 1
[ Omissis ]. L’art. 476 del nuovo codice di procedura penale a differenza del corrispondente art. 435 del codice previgente, escludendo la possibilità di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza, ma rinviandola ad uno successivo, sia pure con rito direttismo o immediato, esprime la volontà di far prevalere, rispetto alle esigenze di celerità del dibattimento per i reati consumati in udienza, quella di garanzia della serenità e obiettività dei giudizi, nonché della imparzialità e terzietà del giudice e del principio di uguaglianza dei cittadini. [ Omissis ].
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