14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 21243 del 4 giugno 2010
Testo massima n. 1
È affetta da abnormità genetica o strutturale [ in quanto emessa in carenza di potere, ponendosi la stessa al di fuori del sistema normativo ] la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito dell’opposizione, non soltanto perché il G.i.p. che ha emesso il decreto penale [ provvedimento decisorio sul merito dell’azione penale, assimilabile ad una sentenza di condanna ] non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto – reato, ma anche perché, da un lato, tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e, dall’altro, perché dopo l’opposizione, il G.i.p. è tenuto ad emettere gli atti di impulso indicati dall’art. 464 c.p.p. e, in questa fase, è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p. [ Mass. redaz. ]
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Testo massima n. 2
È affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all’opposizione a decreto penale di condanna, poichè il giudice è vincolato in tale fase all’adozione degli atti di impulso previsti dall’art. 464 c.p.p., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l’emissione del decreto nè revocare quest’ultimo fuori dei casi tassativamente previsti.
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