14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3027 del 10 novembre 1997
Testo massima n. 1
Deve intendersi che il legislatore delegato del 1989 abbia inteso dettare una disciplina generale del procedimento di oblazione [ come si evince anche dalla rubrica del capo decimo e dell’art. 141 att. c.p.p. ], secondo la quale è il giudice che, una volta accolta la domanda di oblazione, deve determinare la somma da versare. [ Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con la quale il Gip aveva dichiarato inammissibile l’opposizione — ed esecutivo il decreto — poiché l’imputato non aveva depositato la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda, la S.C. ha osservato che è vero che, a norma del secondo comma dell’art. 162 bis c.p., con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda prevista, ma è anche vero che, ai sensi del comma 4 dell’art. 141 att. c.p.p., il giudice, se ammette l’oblazione, deve fissare con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all’interessato, sicché è evidente l’incompatibilità fra le due norme, forse dovuta a una svista o a un difetto di coordinamento: ne deriva comunque che in base al principio di cui all’art. 15 prel. c.c., secondo cui lex posterior derogat priori, la prima norma deve ritenersi abrogata [ analogo discorso deve farsi in rapporto all’oblazione di cui all’art. 162 c.p. ].
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Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui, contestualmente all’opposizione a decreto penale, venga presentata domanda di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, sicché la reiezione dell’oblazione non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione. [ Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto, fra l’altro, che il mancato pagamento dell’oblazione non legittimava la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e di esecutività del decreto penale opposto, giacché – secondo il sistema processuale chiaramente desumibile dall’art. 464, commi 1 e 2, c.p.p. – il giudice deve prima decidere sulla domanda di oblazione e, nel caso che non l’accolga, deve disporre il giudizio ].
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