14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4187 del 13 gennaio 1996
Testo massima n. 1
In tema di revisione, attesa l’espressa previsione nell’art. 634 c.p.p. come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della «manifesta infondatezza» della medesima, con attribuzione, quindi, alla corte d’appello, di un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti, ancorché costituiti da «prove» formalmente qualificabili come «nuove», a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, ne deriva che non è, di per sè, contraddittoria la motivazione sulla base della quale la corte d’appello, pur riconoscendo il carattere di novità delle «prove» proposte dal richiedente, dichiari inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta.
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Testo massima n. 2
La sentenza applicativa della pena patteggiata non può essere impugnata per cassazione sotto il profilo dell’erronea applicazione della legge posto che la struttura del procedimento penale in questione è incompatibile con la previsione di una legittimazione ad impugnare il provvedimento che accolga la richiesta di applicazione della pena, così indicata dalle parti.
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