14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 47289 del 10 dicembre 2003
Testo massima n. 1
È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all’art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 [ modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti ], in quanto tale richiesta, ammessa nei processipenali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all’art. 446, comma 1, c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione
Articoli correlati
Testo massima n. 1
Il corso della prescrizione del reato è sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell’imputato o del difensore.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]