14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2500 del 26 agosto 1999
Testo massima n. 1
In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, rientra tra i compiti del giudice il controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze. La relativa valutazione è censurabile in Cassazione ove appaia manifestamente incongruente atteso che la discrezionalità del rito patteggiato non può vulnerare il principio di determinatezza delle fattispecie penali, lasciando libero il giudice, con il consenso delle parti, di ampliare o restringere i criteri di rilevanza penale e di valutazione della gravità. [ Fattispecie in cui il Gip ha ritenuto che il numero di 830 piantine di canapa indiana rinvenute nell’appezzamento di terreno appartenente al prevenuto fosse compatibile con una produzione a carattere individuale e di modeste dimensioni; ha osservato la Corte che tale affermazione, formulata senza ulteriori specificazioni, in ordine alle potenzialità produttive di un numero di piantine che non appare esiguo, è o erronea o sorretta da una motivazione incompleta ].
Articoli correlati
Testo massima n. 1
Non può negarsi che l’imprenditore, nel campo dell’attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l’incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l’esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio. Ciò è ammesso in quanto la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l’origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo [ ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge ], bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Ne consegue che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall’art. 517 c.p., in quanto deve ritenersi pacifico che l’origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]