Cass. pen. n. 6179 del 28 aprile 1990
Testo massima n. 1
La locuzione «diminuita fino ad un terzo» contenuta nell'art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo. (Nella specie è stata annullata con rinvio la sentenza che aveva accolto una richiesta di riduzione pari a due terzi della pena).