14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2361 del 17 maggio 1995
Testo massima n. 1
In tema di riti alternativi, non è possibile la trasformazione del rito abbreviato con quello dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. poiché, attesa la sostanziale diversità tra i due riti, essi si pongono tra loro in alternativa.
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Testo massima n. 2
Per quanto l’assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell’assoluta necessità, sia attribuita al giudice come «potere» e non come obbligo [ arg. ex art. 507 c.p.p. ], tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l’esercizio o per il mancato esercizio di esso un’adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell’assoluta necessità del nuovo mezzo di prova. La carenza di siffatta risposta motivata si traduce in una violazione di legge. [ Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che non si sottrae a censura il rigetto, con l’ordinanza dibattimentale, della richiesta del P.M. di assunzione di nuovi mezzi di prova: stante il carattere di assoluta necessità di tale prova [ solo attraverso l’audizione di un funzionario del competente ufficio delle imposte o l’acquisizione di idonea documentazione era possibile accertare se la denuncia fiscale fosse stata o non presentata ], l’organo giudicante era chiamato ad esercitare il potere espressamente previsto dall’art. 507 c.p.p. in ordine all’assunzione, anche di ufficio, di tale nuovo mezzo di prova ].
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