14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 237 del 11 gennaio 1997
Posted at 16:47h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il muro comune divisorio può essere sopraelevato — anche abbattendo una preesistente rete metallica — senza necessità di consenso dell’altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell’art. 885 c.c., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 c.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]