14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8851 del 1 ottobre 1997
Testo massima n. 1
L’attività di predisposizione della memoria di telefoni cellulari [ Eprom ] da installare ai fini della clonazione su telefoni cellulari di illecita provenienza non è punibile ai sensi dell’art. 617 bis c.p. in quanto tale ipotesi prevede la installazione e non la semplice predisposizione di strumenti atti alla intercettazione o impedimento di conversazioni telefoniche né lo è a titolo di ricettazione non ponendosi tale condotta in una fase successiva a quella della consumazione del reato principale [ essendo l’azione tesa alla clonazione e non al solo impossessamento degli apparecchi di trasmissione ].
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Testo massima n. 1
La determinatezza dell’imputazione rappresenta un presupposto del giudizio abbreviato, per il quale è esclusa la possibilità di una integrazione della imputazione in corso di giudizio, ma tale determinatezza non deve essere valutata solo in riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, ma attraverso una integrazione della richiesta con gli elementi di fatto, rapportabili alla richiesta, risultanti dagli atti processuali. [ Nell’affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto sufficientemente determinato l’oggetto della contestazione in una ipotesi in cui agli imputati era contestata, nel capo di imputazione, l’appartenenza, senza ulteriori specificazioni, all’associazione mafiosa denominata Cosa nostra ].
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