14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 796 del 9 febbraio 1989
Testo massima n. 1
La presunzione di comunione del muro di cui all’art. 880 c.c. — appartenente alla categoria delle presunzioni legali iuris tantum — presuppone l’esistenza certa di due fatti, che non possono essere a loro volta oggetto di presunzione, per il divieto della presumptio de presumpto, e cioè che si tratti di muro divisorio e che esso abbia la funzione di dividere edifici, cortili, giardini, orti o recinti nei campi, con la conseguenza che, ove sorga controversia sulla comunione di un muro [ asserito divisorio dalla parte che sostiene l’esistenza della comunione al fine di far dichiarare illegittima l’apertura di una luce ad opera del confinante ] la presunzione deve ritenersi operante [ con conseguente onere della controparte di provare la sua proprietà esclusiva ] soltanto se è pacifica e comunque dimostrata l’esistenza dei due suddetti presupposti di fatto, mentre, in difetto, incombe alla parte che assume l’esistenza della comunione di provare la stessa.
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