14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6 del 3 gennaio 2002
Testo massima n. 1
È corretta la dichiarazione di contumacia dell’imputato ritualmente citato e non comparso pur quando essa sia adottata contestualmente all’ordinanza con la quale il giudice, previa nomina di un difensore d’ufficio, disponga il rinvio del dibattimento ad altra udienza [ di cui fissi al tempo stesso la data ], per riconosciuto, legittimo impedimento del difensore di fiducia dello stesso imputato. Ne deriva che a quest’ultimo – a differenza che al difensore impedito – non deve essere notificato alcun avviso della nuova udienza, essendo egli rappresentato a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 420 quater, comma 2, c.p.p., dal difensore d’ufficio.
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Testo massima n. 2
In tema di atti introduttivi del dibattimento, nell’ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all’udienza per un legittimo impedimento, l’imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore nominato d’ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione, in suo favore, dell’avviso dell’udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell’impedimento predetto.
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