14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5115 del 22 maggio 1998
Testo massima n. 1
L’intercapedine, sotterranea o non, non può presumersi di proprietà comune [ come il muro divisorio, ex art. 880 c.c. ] per il solo fatto di essere realizzata sul confine, essendo costituita da uno spazio vuoto e non pieno [ a differenza del muro ], cosi che essa [ purché di dimensioni apprezzabili per essere definita tale ] va considerata parte dell’una o dell’altra proprietà frontistante [ ovvero di entrambe, a seconda dell’andamento della linea di confine che le separi ], in considerazione della sua attuale funzione e della finalità originariamente riservatele da chi ebbe a realizzarla, secondo le sue caratteristiche oggettive, potendo in relazione ad essa configurarsi, di volta in volta [ e ricorrendone i presupposti ], un vincolo pertinenziale ovvero un asservimento di fondi reciproco ed incrociato.
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