14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10795 del 22 settembre 1999
Testo massima n. 1
Ai fini dell’individuazione dell’ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall’art. 597, primo comma, c.p.p., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell’impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione.
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Testo massima n. 1
Allorchè nel giudizio di appello si sia provveduto, a norma dell’art. 6 della L. n. 267 del 1997, al recupero, mediante conferma proveniente da altri elementi di prova, del contenuto narrativo di dichiarazioni rese precedentemente da soggetti compresi nelle categorie indicate dall’art. 513 c.p.p., non v’è più spazio per l’operatività, nel processo, del meccanismo di recupero introdotto dalla sentenza 2 novembre 1998 n. 361 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale del citato art. 513, in quanto gli specifici obiettivi perseguiti dall’intervento demolitorio e manipolativo di detta sentenza risultano già compiutamente realizzati.
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