14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13954 del 23 marzo 2004
Testo massima n. 1
In tema di indagini preliminari, ove, dopo la avvenuta notificazione da parte del pubblico ministero procedente dell’avviso all’indagato delle conclusioni delle indagini preliminari, gli atti risultino trasmessi ad un diverso ufficio del pubblico ministero, esercitante le funzioni dinanzi al giudice ritenuto competente, non è necessaria la rinnovazione dell’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p., atteso che la funzione garantista dell’avviso già notificato all’indagato conserva il proprio valore. [ Nell’occasione la Corte ha precisato come ove il diverso P.M. svolga ulteriori indagini si renderà ovviamente necessario un successivo avviso alla conclusione delle stesse ].
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