14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 49181 del 22 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, analogamente a quanto si verifica nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 415 bis di detto codice [ che prevede l’obbligo dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ], dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell’imputato, la disciplina dettata dall’art. 20 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, in cui l’adempimento anzidetto non è previsto. È, pertanto, da ritenere abnorme, in quanto produttiva di una indebita regressione del procedimento, l’ordinanza con la quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio dell’imputato perché non preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]